El mazo de un juez se encuentra sobre una mesa de madera al lado de una pila de libros y una balanza de la justicia.

12/09/2024

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Legami di lavoro La residenza temporanea può essere dimostrata da qualsiasi prova valida

La Corte Suprema ha stabilito che i vincoli lavorativi con la Spagna per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo possono essere dimostrati con qualsiasi mezzo valido. La Quinta Sezione della Sezione di Diritto Amministrativo della Corte Suprema ha emesso una sentenza che stabilisce che, per ottenere l'autorizzazione al soggiorno temporaneo in Spagna in circostanze eccezionali di vincoli lavorativi, gli stranieri possono dimostrare il loro rapporto di lavoro e la sua durata con qualsiasi mezzo valido, incluso un certificato di storia lavorativa che dimostri un rapporto di lavoro derivante da un precedente permesso di soggiorno scaduto.

La Corte Suprema ha stabilito che i vincoli lavorativi con la Spagna per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo possono essere dimostrati con qualsiasi mezzo valido. La Quinta Sezione della Sezione di Diritto Amministrativo della Corte Suprema ha emesso una sentenza che stabilisce che, per ottenere l'autorizzazione al soggiorno temporaneo in Spagna in circostanze eccezionali di vincoli lavorativi, gli stranieri possono dimostrare il loro rapporto di lavoro e la sua durata con qualsiasi mezzo valido, incluso un certificato di storia lavorativa che dimostri un rapporto di lavoro derivante da un precedente permesso di soggiorno scaduto.

La Corte stabilisce quindi che non è essenziale provare il rapporto di lavoro esclusivamente attraverso i mezzi stabiliti nel secondo comma dell'articolo 124.1 del Real Decreto 557/11 del Regolamento della Legge sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che menziona "una risoluzione giudiziale che lo riconosca o la risoluzione amministrativa che confermi la denuncia di infrazione dell'Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale che lo dimostri".

La Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dall'Ufficio del Procuratore dello Stato contro la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia dell'Andalusia, che aveva concesso a una donna marocchina il permesso di soggiorno da lei richiesto in base ai suoi legami lavorativi, come dimostrato dal suo certificato di storia lavorativa. La sua domanda era stata precedentemente respinta dalla Sottodelegazione del Governo di Almería e da un Tribunale Amministrativo della stessa città.

LEGAMI LAVORATIVI, SOCIALI O FAMILIARI

La sentenza della Corte Suprema ricorda che l'articolo 124.1 del Regolamento sull'immigrazione stabilisce: "Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di lavoro, legami sociali o familiari quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- Per motivi di lavoro, possono ottenere l'autorizzazione gli stranieri che possono dimostrare di aver risieduto ininterrottamente in Spagna per un periodo minimo di due anni, a condizione che non abbiano precedenti penali in Spagna e nel loro paese di origine o nel paese o nei paesi in cui hanno risieduto negli ultimi cinque anni, e che dimostrino l'esistenza di rapporti di lavoro la cui durata non sia inferiore a sei mesi.

Ai fini della prova del rapporto di lavoro e della sua durata, l'interessato deve presentare una delibera giudiziale che lo riconosca o la delibera amministrativa che confermi la denuncia di violazione dell'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale che lo provi.”

L'Alta Corte sottolinea che ciò non significa che siano esclusi "altri mezzi di prova" atti a dimostrare l'esistenza di legami di lavoro, concetto che, come definito nel Regolamento stesso, sarebbe ingiustificatamente limitato.

«Non vi è alcuna giustificazione, né supporto nella definizione di integrazione lavorativa contenuta nella normativa, per attribuire tale integrazione a chi, essendo rimasto in Spagna per almeno due anni, ha lavorato illegalmente o clandestinamente per sei mesi, e negarla, d'altra parte, a chi, nelle stesse circostanze temporali, ha lavorato legalmente con un precedente permesso di soggiorno scaduto», spiega la Corte.

QUALSIASI PROVA

In merito all'argomentazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui tale interpretazione renderebbe superfluo il rinnovo dei permessi di soggiorno, poiché non sarebbero più necessari i requisiti stabiliti dall'articolo 71 del Regolamento, la Corte risponde che "tale situazione non solo costituirebbe un palese atto di frode alla legge, ma si tratterebbe, in realtà, di un caso in cui ciò che manca è il rapporto di lavoro stesso, il quale, per sua stessa natura, rimanda sempre a un rapporto di lavoro che deve essere temporalmente prossimo al momento della richiesta del permesso su di esso fondato".

La Corte Suprema indica che i requisiti derivanti sia dal diritto alla prova sia dal concetto stesso di legame di lavoro contenuto nella normativa, "esigono che detto legame di lavoro possa essere provato con qualsiasi mezzo di prova valido in legge, compresi, quindi, i certificati di storia lavorativa che attestino un rapporto di lavoro eventualmente derivante da un precedente permesso di soggiorno scaduto".

Egli spiega che "lo scopo del secondo comma dell'articolo 124.1 del Regolamento non è, né può essere correttamente interpretato, quello di limitare i mezzi di prova dei legami di lavoro, ma piuttosto, al contrario, di facilitarne la prova quando si basa su rapporti di lavoro clandestini, proprio a causa della difficoltà di provare tali circostanze. La disposizione mira quindi a risolvere i problemi che possono sorgere nella prova di situazioni in cui i legami derivano da rapporti di lavoro illegali, occulti o clandestini, ma non intende limitare la nozione stessa di legame di lavoro a una specifica tipologia di rapporto di lavoro, vale a dire illegale o clandestino, né tanto meno imporre un obbligo di denuncia dell'illegalità della situazione di lavoro a chi la subisce. Nulla di tutto ciò può essere dedotto dalla definizione di legame di lavoro contenuta nella prima sezione della disposizione".

CASO SPECIFICO

La donna marocchina in questione ha presentato domanda di autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 124.1 del Regolamento. Per comprovare il suo rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi, ha fornito un certificato di storia lavorativa attestante che aveva lavorato per 8 mesi e 11 giorni, di cui 70 giorni corrispondenti all'anno 2008 e i restanti all'anno 2015. Pertanto, la maggior parte del rapporto di lavoro a sostegno dei presunti motivi di lavoro è stata svolta nell'ambito del permesso di soggiorno e lavoro provvisorio ottenuto il 24 settembre 2014.


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